101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 134 Exclusiun da taglias chantunalas e communalas

Quai che la legislaziun federala inditgescha sco object da la taglia sin la plivalur, da las taglias spezialas da consum, da la taglia da bul e da la taglia anticipada u quai ch’ella declera sco liber da taglias, na dastga betg vegnir engrevgià dals chantuns e da las vischnancas cun taglias sumegliantas.

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.