Quai che la legislaziun federala inditgescha sco object da la taglia sin la plivalur, da las taglias spezialas da consum, da la taglia da bul e da la taglia anticipada u quai ch’ella declera sco liber da taglias, na dastga betg vegnir engrevgià dals chantuns e da las vischnancas cun taglias sumegliantas.
Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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