1 La furmaziun da las taglias, particularmain il circul dals pajataglia, l’object da la taglia e la calculaziun da quella, è da reglar en ses princips en la lescha sezza.
2 Uschenavant ch’il gener da taglia permetta quai, èn d’observar oravant tut ils princips da la generalitad e da la regularitad da l’imposiziun da taglia sco er il princip da l’imposiziun tenor la capacitad economica.
3 L’imposiziun dubla da taglia tranter ils chantuns è scumandada. La Confederaziun prenda las mesiras necessarias.
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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