Confederaziun e chantuns procuran che persunas ch’èn vegnidas pregiuditgadas tras in delict en lur integritad corporala, psichica u sexuala, obtegnian agid e vegnian er indemnisadas commensuradamain, sch’ellas èn vegnidas en difficultads economicas pervia dal delict.
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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