101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 124 Agid a victimas

Confederaziun e chantuns procuran che persunas ch’èn vegnidas pregiuditgadas tras in delict en lur integritad corporala, psichica u sexuala, obtegnian agid e vegnian er indemnisadas commensuradamain, sch’ellas èn vegnidas en difficultads economicas pervia dal delict.

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.