1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart l’assicuranza da dischoccupads.
2 Ella observa ils suandants princips:
3 L’assicuranza vegn finanziada tras las contribuziuns dals assicurads; latiers pajan las patrunas e patruns la mesadad da las contribuziuns per lur lavurantas e lavurants.
4 La Confederaziun ed ils chantuns furneschan prestaziuns finanzialas en cas da relaziuns extraordinarias.
5 La Confederaziun po decretar prescripziuns davart il provediment dals dischoccupads.
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.
5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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