1 La Confederaziun po decretar prescripziuns davart:
2 Contracts da lavur collectivs dastgan vegnir declerads sco generalmain liants, sch’els tegnan quint a moda commensurada dals interess motivads da minoritads sco er da las differenzas regiunalas e sch’els na pregiuditgeschan betg la libertad sindicala.
3 Il 1. d’avust è il di da la festa naziunala. Concernent il dretg da lavur è el egual a las dumengias ed è pajà.
63* Cun disposiziun transitorica.
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.
3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.
62* Con disposizione transitoria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.