101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 11 Protecziun dals uffants e giuvenils

1 Uffants e giuvenils han il dretg d’ina protecziun particulara da lur integritad e d’ina promoziun da lur svilup.

2 Els fan diever da lur dretgs en il rom da lur capacitad da giuditgar.

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.