1 Uffants e giuvenils han il dretg d’ina protecziun particulara da lur integritad e d’ina promoziun da lur svilup.
2 Els fan diever da lur dretgs en il rom da lur capacitad da giuditgar.
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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