1 La Confederaziun decretescha prescripziuns cunter il diever abusiv d’armas, d’accessoris d’armas e da muniziun.
2 Ella decretescha prescripziuns davart la fabricaziun, l’acquist e la vendita sco er davart l’import, l’export ed il transit da material da guerra.
1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.