101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 107 Armas e material da guerra

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns cunter il diever abusiv d’armas, d’accessoris d’armas e da muniziun.

2 Ella decretescha prescripziuns davart la fabricaziun, l’acquist e la vendita sco er davart l’import, l’export ed il transit da material da guerra.

Art. 107 Armi e materiale bellico

1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.