1 La Confederaziun procura che l’agricultura prestia cun ina producziun persistenta ed orientada vers il martgà ina contribuziun essenziala per:
2 Cumplettond l’agen agid ch’ins po pretender da l’agricultura e, sche necessari er divergiond dal princip da la libertad economica, promova la Confederaziun ils manaschis purils che cultiveschan il terren.
3 Ella fixescha mesiras per che l’agricultura possia ademplir sias incumbensas multifaras. Ella ha particularmain las sequentas cumpetenzas ed incumbensas:
4 Ella metta a disposiziun per quest intent meds finanzials liads a l’intent dal sectur agricul e meds generals da la Confederaziun.
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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