101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 10 Dretg da la vita e da la libertad

1 Mintga uman ha il dretg da la vita. La paina da mort è scumandada.

2 Mintga uman ha il dretg da la libertad persunala, particularmain da l’integritad corporala e spiertala e da la libertad da sa mover.

3 La tortura e mintg’autra sort da tractament e chasti crudaivel, inuman u degradant èn scumandadas.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.