1 Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera, superano per un evento assicurato 25 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo. È riservata una riduzione maggiore secondo il capoverso 2.
2 Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un’attività assicurativa in Svizzera superano per un evento assicurato 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.103
3 I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono addizionati.
4 I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
5 Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell’evento.
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).
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3 Les indemnités pour meubles et immeubles ne sont pas additionnées.
4 Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique.
5 Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
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