1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:
2 Nell’approccio semplificato le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.
3 Nell’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.
4 La FINMA precisa gli approcci.
5 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56–59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.54
54 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).
1 Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:
2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.
3 La FINMA précise les mesures visant à atténuer le risque.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.