Negli anni 2020 e 2021 le esigenze di cui all’articolo 133 capoverso 2 non possono scendere sotto il 3 per cento per il «leverage ratio» e sotto l’8,6 per cento per la quota di RWA.
L’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, 3e tiret, se monte à:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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