Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 112

1 La FINMA disciplina in quale misura possono essere previste agevolazioni nell’adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR78.

2 La FINMA può inoltre allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Può segnatamente:

a.
stabilire per singole posizioni complessive limiti di comunicazione inferiori o limiti massimi inferiori;
b.
prescrivere limiti massimi per gli immobili detenuti direttamente o indirettamente da una banca;
c.
ammettere, previa domanda, superamenti momentanei del limite massimo;
d.
dichiarare non applicabile l’eccezione al limite massimo ai sensi dell’articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l’insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 111a capoverso 1;
e.
esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
f.
esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a;
g.
ridurre o aumentare per una singola controparte le aliquote di ponderazione applicabili;
h.
impartire un termine diverso da quello di cui all’articolo 99 capoverso 4;
i.
consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all’articolo 109 capoverso 1;
j.
consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l’inadempienza di una controparte strettamente legata a essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

78 RS 952.02

Art. 111a Positions internes du groupe

1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 si les sociétés concernées:

a.
sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
b.
n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2 La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1.

3 Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

73 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.