Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 23 marzo 20012 sul commercio ambulante
(legge federale);
in applicazione della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei
prodotti;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,5
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.