1 Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.