1 L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera d, a condizione che:
2 L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore in montagna:
3 Al titolo di «accompagnatore in montagna con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr sono equiparati:
4 L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita inoltre ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera b, a condizione che:
5 Gli accompagnatori in montagna in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
9 Correzione del 7 apr. 2020 (RU 2020 1191).
2 L’autorisation est délivrée pour autant que l’accompagnateur en montagne:
3 Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr:
4 L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. b, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.