Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi);
visto l’articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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