930.114
del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
930.114
du 25 novembre 2015 (Etat le 19 juillet 2016)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.