Il Consiglio federale svizzero,
visti l’articolo 11 della legge federale del 20 giugno 19862 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia);
e l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP),
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