L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 239e capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE),
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.