1 Gli embrioni e gli ovuli di bovini prelevati in vivo possono essere spostati dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia esclusivamente se sono stati prelevati da animali che il giorno del prelievo non presentavano segni clinici della febbre catarrale ovina.
2 Gli embrioni e gli ovuli di animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prelevati in vitro possono essere spostati dalla zona delimitata per la febbre catarrale ovina verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia esclusivamente se sono stati prelevati da animali che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
3 Per l’esportazione negli Stati membri dell’UE e in Norvegia va completato il certificato sanitario conformemente alle prescrizioni applicabili di cui all’allegato III lettera C punto 3 del regolamento (CE) n. 1266/20074.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 3.
1 Les ovules et les embryons d
2 Les ovules et les embryons d
3 Pour exporter des ovules ou des embryons d’animaux sensibles dans un État membre de l’UE ou en Norvège, il faut compléter le certificat sanitaire en fournissant les informations exigées à l
4 Voir la note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3.
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