Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:
347 Abrogata dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).
En situation de crise, le DFI peut ordonner:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.