Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 301 Compiti del veterinario cantonale

1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:713

a.
sorveglia l’esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
b.
forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d’istruzione per commercianti di bestiame;
c.
sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
d.714
sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l’esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l’articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
dbis.715 ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFE;
e.
sorveglia l’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
f.
raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie;
g.
ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
h.
provvede all’infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie;
i.716
autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasforma-zione del seme, le unità di raccolta di embrioni e le unità di produzione di em-brioni nonché le aziende che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimen-to per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali; l’USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecni-che;
j.717
registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e lʼindirizzo dellʼazienda e le attività autorizzate.

2 I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d’attività.

713 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

714 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

715 Introdotta dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

716 Introdotta dal n. I dell’O del 12 set. 2007 (RU 2007 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

717 Introdotta dall’all. 3 n. II 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

Art. 301a Information et transmission de données en cas d’épizootie

Dans le cadre de la lutte contre l’épizootie, le vétérinaire cantonal est autorisé à donner des informations sur les cas d’épizooties et à communiquer des données non sensibles aux détenteurs d’animaux qui pourraient être touchés par l’épizootie, ainsi qu’aux organisations et aux experts qui soutiennent les organes d’exécution dans la lutte contre les cas d’épizooties.

722 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.