1 In caso di comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all’estero lʼUSAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell’epizoozia:
2 Le imprese forniscono informazioni mediante manifesti o fogli informativi distribuiti ai viaggiatori.
3 LʼUSAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all’allegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999701 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.
699 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
1 Les cantons sont tenus d’assurer à l’OSAV l’aide administrative nécessaire pour la surveillance et l’application des conventions internationales dans le domaine vétérinaire.
2 Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme des prescriptions de la législation sur les épizooties.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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