1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell’azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un’azienda per i seguenti periodi:
2 In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un’azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l’eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.
3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell’azienda o dell’impianto di detenzione in questione.
4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.
5 Se l’analisi dell’azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.
669 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la pêche, les mesures nécessaires pour empêcher une propagation de l’épizootie.
673 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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