Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 282a Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Per la zona di protezione il veterinario cantonale ordina:

a.
l’analisi:
1.
di tutte le aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,
2.
di tutte le acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;
b.
il controllo mensile di tutte le aziende per cui l’analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

2 Nella zona di sorveglianza ordina un’analisi a campione delle acque e delle aziende di cui al capoverso 1 lettera a.

3 I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono essere trasferiti dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un’azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione non infetto di un’azienda infetta separato dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia.

667 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 282b Déroulement et mise en œuvre des mesures

L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.

671 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.