Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 260 Caso di epizoozia

1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:626

a.
l’effettivo infetto sia macellato o ucciso;
b.
le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA627 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
c.
le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA;
d.
la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un’analisi batteriologica.

3 ...628

626 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

627 RS 916.441.22

628 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 260a Obligation d’annonce

Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.

630 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.