Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 253 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:

a.
il sequestro semplice di 2° grado;
b.
l’identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
c.608
l’uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
d.
la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
e.
l’analisi degli uccelli morti durante la cura.

2 Egli revoca il sequestro:

a.
per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell’effettivo sono stati eliminati o se un’analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
b.
per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

608 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 254 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.