1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.602
2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
3 ... 604
4 Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.
602 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
603 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
604 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.