Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 244d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.602

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
lʼaccertamento epidemiologico;
abis.603
l’eliminazione degli animali infetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
c.
ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dellʼepizoozia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici.

3 ... 604

4 Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

602 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

603 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

604 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244e Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.