Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 194 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l’eliminazione immediata di tutto l’effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l’eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
b.
l’uccisione immediata e l’eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l’agente infettivo;
c.
l’eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;
d.
l’eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA544 o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
e.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.545 due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.

544 RS 916.441.22

545 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 195 Abattage

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2 L’abattage d’animaux en provenance d’un troupeau contaminé doit être effectué sous surveillance vétérinaire officielle.

3 Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.