1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.
2 Ordina inoltre che:
3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.
4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
5 L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.
6 La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.538
537 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).
538 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections vénériennes à Campylobacter fetus ssp. veneralis et Tritrichomonas fœtus chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.
543 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.