Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l’articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l’articolo 74 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 aprile 2008178 sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell’ultimo cane.
177 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l
172 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.