1 L’USAV definisce per le autorità federali l’entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.
2 I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l’entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.
175 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
1 L
1 Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l
170 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
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