1 L’autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.
2 Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l’acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.
170 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
1 Le service compétent du canton de domicile enregistre dans la banque de données sur les chiens les changements de nom et d
2 Il peut enregistrer la vente, l
165 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
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