Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 173 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali sospetti o infetti siano macellati;
b.478
i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l’analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

3 Se è diagnosticata l’epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.479

478 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

479 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174 Insémination artificielle

La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l’ont été ne peut pas être utilisée pour l’insémination artificielle. L’OSAV peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l’emploi de semence qui a été récoltée avant le moment présumé de la contamination.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.