1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2 L’identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3 Al momento dell’identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
1 Tout chien doit être identifié au moyen d
2 L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d
3 Lors de l
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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