1 L’eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.461
2 Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.
460 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
465 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
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