1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito di infezioni da Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tubercolosis.
2 Se è diagnosticata l’epizoozia in altri artiodattili, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.
452 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
La période d’incubation est de 180 jours.
456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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