1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.446
2 Se l’epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.
446 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
La période d’incubation est de 180 jours.
450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
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