1 Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.
2 I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.
3 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.
4 Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.
1 Les détenteurs doivent, en attendant l’examen du vétérinaire, isoler les animaux suspects de rage.
2 Le vétérinaire cantonal décide si:
3 La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de tels animaux.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.