1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d’intesa con l’USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l’altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli.
2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:
3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.
5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale.
422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
425 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.