Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 123b Malattia di Newcastle nel pollame da cortile

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d’intesa con l’USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l’altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

a.
l’introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
b.
il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.

3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
b.
gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova vengano disinfettate.

4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale.

422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 123c

425 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.