1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG, nella misura in cui concernono l’applicazione della presente ordinanza,
2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto d’attività scritto.
L’OFAG exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.