L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visto il rapporto del 22 febbraio 20023 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20024,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.