Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22a capoverso 3 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP),
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