Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

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Art. 56 Accessi ai posti di lavoro

1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:

a.
per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b.
per i ponteggi mobili su ruote;
c.
se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.

2 Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.

3 Sui ponteggi da lavoro con un’altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.

4 Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l’articolo 22.

Art. 54 Interdiction des échafaudages de façade avec des perches verticales porteuses en bois

Les échafaudages de façade ne peuvent pas être montés au moyen de perches verticales porteuses en bois.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.