Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 119

1 I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere sorvegliati ininterrottamente da una persona che si trova all’esterno.

2 I lavori nelle canalizzazioni con una luce tra 600 mm e 800 mm vanno eseguiti con attrezzature di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).

3 Laddove l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori alle seguenti condizioni:

a.
le canalizzazioni vengono ventilate artificialmente;
b.
per lavori eseguiti su tratte più lunghe di 20 m s’impiegano carrelli trainati da funi;
c.
vengono assicurati la fuga e il salvataggio dei lavoratori e la comunicazione verso l’esterno è garantita in ogni momento.

4 I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm possono essere eseguiti soltanto con manipolatori.

Art. 116 Ascension des cheminées d’usine

1 L’ascension extérieure des cheminées d’usine s’effectue uniquement par une échelle fixe. S’il n’y a pas d’échelle fixe, il convient d’utiliser les dispositifs d’accès autorisés pour le transport de personnes.

2 Les cheminées d’usine pourvues d’échelons ou de moyens d’accès semblables ne peuvent être escaladées à l’intérieur que si ces dispositifs sont en parfait état.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.