Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
1 Per impianti termici si intendono gli impianti a combustione e i motori a combustione stazionari per combustibili solidi, liquidi o gassosi, inclusi i dispositivi di produzione, trasporto e distribuzione di calore, i dispositivi di comando e di sicurezza, nonché i tubi di collegamento e gli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico.
2 Per camini di fabbrica si intendono gli impianti per evacuare i gas di scarico, separati, accessibili dall’interno o dall’esterno, e che possono essere puliti unicamente dall’alto in basso.
Les travailleurs occupés sur un terrain escarpé ou sur des parois d’abattage doivent être assurés contre les chutes conformément aux art. 22 à 29.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.