1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID27.
2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 11, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 12.
3 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
4 La caratterizzazione deve fare riferimento al tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.
5 Le bevande con un
28 www.the-icsp.org
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).
Sur demande motivée, l’OSAV peut:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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