1 La pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto.
2 Nei punti di vendita di tali alimenti è vietata la distribuzione di campioni. Sono inoltre vietate altre forme di promozione intese a indurre i consumatori all’acquisto, quali modalità speciali di esposizione, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.
3 I produttori e i distributori non devono offrire alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle relative famiglie, tali alimenti sotto forma di prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi.
Pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons, les exigences suivantes viennent compléter les art. 28 et 29 en matière d’étiquetage:
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.