1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 26 esamina la domanda. La sottopone ai seguenti servizi specializzati affinché possano effettuare una valutazione nell’ambito del proprio settore di competenza e formulare un parere:
2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione trasmette ai servizi specializzati i documenti di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4.
3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione trasmette i pareri dei servizi specializzati alle parti affinché possano esprimersi in merito, nonché ai servizi specializzati per reciproca informazione.
4 Se dall’esame risulta che i documenti presentati sono insufficienti per la valutazione della domanda, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esige dal richiedente i documenti supplementari necessari e chiede alle parti e ai servizi specializzati di esprimersi in merito. In tal caso i termini sono prorogati di conseguenza.
1 L’autorité compétente au sens de l’art. 26 examine la demande. Elle la soumet aux autres services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis:
2 L’autorité compétente soumet aux services spécialisés les requêtes au sens de l’art. 42, al. 3 et 4.
3 Elle soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4 Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’autorité compétente exige que le requérant fournisse des informations complémentaires, qu’elle soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.